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Ordinanza — n. 11394/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses civil appeal against acquittal for lack of criminal intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11394/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil appeal filed by Trenord S.R.L. inadmissible, ordering the payment of court costs and fines. The appellant challenged the lower court's acquittal of Abzal Abdulrazzal, arguing the act constituted a crime under Article 340 of the Penal Code. The Court rejected these claims as mere complaints on facts and repetitions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judges regarding the absence of criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 340 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation must rely on legal grounds; mere complaints on facts or repetitions of arguments already examined by the lower courts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal intent civil appeal acquittal inadmissible appeal Article 340 Penal Code perturbamento della circolazione pubblica abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 340 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di Abzal Abdulrazzal dal reato di cui all'art. 340 cod.pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 340 cod.pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di Abzal Abdulrazzal dal reato di cui all'art. 340 cod.pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TRENORD S.R.L nel procedimento a carico di: ABZAL ABDULRAZZAL nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 72/ RG 27578

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di Abzal Abdulrazzal dal reato di cui all'art. 340 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato; letti gli atti e il provvedimento; osserva il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 5 e ss della sentenza impugnata là dove è stato convincentemente e congruamente spiegato il motivo per il quale non era sufficientemente emersa la prova del dolo del reato in capo all'imputato); alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11394- 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1911/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27578/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TRENORD S.R.L nel procedimento a carico di: ABZAL ABDULRAZZAL nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 72/ RG 27578

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di Abzal Abdulrazzal dal reato di cui all'art. 340 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato; letti gli atti e il provvedimento; osserva il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 5 e ss della sentenza impugnata là dove è stato convincentemente e congruamente spiegato il motivo per il quale non era sufficientemente emersa la prova del dolo del reato in capo all'imputato); alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MR 2026P.Q.MR 2026