Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11387/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11387/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Daniele Cavaliere inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's findings regarding his intentional act and the denial of mitigating circumstances, arguing he was unaware of his legal status. The Court rejected these arguments as mere complaints that merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 51 O.P.; Art. 385 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of mere complaints reproducing issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, without critical engagement.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere complaints critical engagement dolo intent mitigating circumstances arrests at home Article 616 c.p.p. revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 51 O.P.
Art. 385 cod. pen.
e al diniego della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. laCorte territoriale ha correttamente fatto applicazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità (v.
art. 385 cod. pen
e al diniego della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE DANIELE nato a OSIO SOTTO il 10/11/1970 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;65/ RG 27487

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Cavaliere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta criticamente; in ordine alla censura relativa al dolo, il provvedimento impugnato è connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali: alle pagine da 3 e 4 si dà atto che il ricorrente si era allontanato dalla struttura, in cui era in regime di arresti domiciliari, nella sicura consapevolezza di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, dunque, dei connessi obblighi e divieti; in ordine alle censure relative al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 O.P. e al diniego della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. laCorte territoriale ha correttamente fatto applicazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità (v. pagg. 4 e 5 ), escludendo sia l'applicazione del citato art. 51 - essendo l'imputato consapevole della sua doppia posizione giuridica, ovvero di detenuto definitivo e di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, e della diversità degli obblighi su di lui incombent - sia dell'art. 385, ultimo comma, cod. pen. posto che per costante orientamento di legittimità è necessario a tal fine che il soggetto si consegni all'autorità (ex multis, Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1138 7 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1904/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27487/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE DANIELE nato a OSIO SOTTO il 10/11/1970 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;65/ RG 27487

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Cavaliere avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta criticamente; in ordine alla censura relativa al dolo, il provvedimento impugnato è connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali: alle pagine da 3 e 4 si dà atto che il ricorrente si era allontanato dalla struttura, in cui era in regime di arresti domiciliari, nella sicura consapevolezza di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, dunque, dei connessi obblighi e divieti; in ordine alle censure relative al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 O.P. e al diniego della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. laCorte territoriale ha correttamente fatto applicazione dei principi enunciati in materia dalla Corte di legittimità (v. pagg. 4 e 5 ), escludendo sia l'applicazione del citato art. 51 - essendo l'imputato consapevole della sua doppia posizione giuridica, ovvero di detenuto definitivo e di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, e della diversità degli obblighi su di lui incombent - sia dell'art. 385, ultimo comma, cod. pen. posto che per costante orientamento di legittimità è necessario a tal fine che il soggetto si consegni all'autorità (ex multis, Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MP.Q.M