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Ordinanza — n. 11386/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for peculato as inadmissible due to genericity and lack of new decisive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11386/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Vittorio Dotti inadmissible for genericity and because it merely repeated arguments already examined by the lower courts. Dotti challenged convictions for peculato and failure to submit accounts as the administrator of his mother's funds, arguing violations of procedural rules regarding evidence renewal and confrontation. The court rejected these claims, noting that the lower court's findings were based on sufficient evidence and that the appellant's requests for alternative interpretations of the trial record fell outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 603, 606, 616 c.p.p.; Appeals are inadmissible if they are generic or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judges without presenting new decisive evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
peculato administrator inadmissible appeal genericity grounds procedural violation appellate review limits difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione documenti contenuti nel fascicolo allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603 c.p.p.
2.In ordine alla prima e terza doglianza, esaminabili congiuntamente essendo esse relative alla violazione dell'art. 603 cod.
Art. 606 c.p.p.
Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità ex art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 603 cod. proc. pen
2.In ordine alla prima e terza doglianza, esaminabili congiuntamente essendo esse relative alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOTTI VITTORIO nato a MILANO il 04/02/1964 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;64/RG. 27482

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Dotti avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per diverse condotte di peculato e per omesso deposito dei rendiconti, in qualità di amministratore di sostegno della madre; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito, con cui il ricorrente non si confronta, reiterando le medesime istanze e sollecitandone una diversa valutazione. 2.In ordine alla prima e terza doglianza, esaminabili congiuntamente essendo esse relative alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della istruzione e per omessa ammissione del confronto tra l'imputato e il di lui fratello al fine di provare la destinazione delle somme prelevate dal conto corrente della madre di cui il Dotti era amministratore di sostegno, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici ( pg.5), ha precisato come si fosse al cospetto di istanza meramente esplorativa e di prova nuova non decisiva : l'istruttoria dibattimentale , tra cui la corposa documentazione acquisita agli atti , aveva consentito di accertare l'indebito prelevamento di ingenti somme di danaro dal conto della amministrata per finalità diverse dal sostentamento della stessa; 2.1.

In relazione al secondo motivo, la Corte di appello ( pag.5) ha in modo puntuale e dettagliato esposto i motivi per i quali la documentazione allegata alle memorie ex art.121 cod. proc. pen. non fosse stata acquisita, trattandosi nella sostanza di informazioni non pertinenti al thema decidendum; 2.2. Quanto al motivo in punto di an della responsabilità e alla illogicità della motivazione i giudici del merito ( trattandosi di doppia conforme) hanno, con ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, rilevato la pretestuosità delle allegazioni difensive relative a presunti errori di conteggio, perché sfornite di adeguato supporto probatorio e non suffragate da idonea documentazione, oltre che smentite tfElnì dalle deposizioni testimoniali tra cui quelle del Barcellesi (si veda pag. 6); al cospetto di tali puntuali , esaustive e per nulla illogiche argomentazioni, il ricorrente semplicemente sollecita una alternativa e diversa lettura del compendio probatorio, non consentito in questa sede. 2.3.

Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. anche in relazione all'ultimo motivo circa l'omesso riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche: la statuizione relativa alla concessione di tali circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (pag. 7), tale dovendosi ritenere quella adottata nel caso di specie.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11386 - 26 Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1903/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27482/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOTTI VITTORIO nato a MILANO il 04/02/1964 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;64/RG. 27482

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Dotti avverso la sentenza in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per diverse condotte di peculato e per omesso deposito dei rendiconti, in qualità di amministratore di sostegno della madre; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito, con cui il ricorrente non si confronta, reiterando le medesime istanze e sollecitandone una diversa valutazione. 2.In ordine alla prima e terza doglianza, esaminabili congiuntamente essendo esse relative alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della istruzione e per omessa ammissione del confronto tra l'imputato e il di lui fratello al fine di provare la destinazione delle somme prelevate dal conto corrente della madre di cui il Dotti era amministratore di sostegno, la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici e logici ( pg.5), ha precisato come si fosse al cospetto di istanza meramente esplorativa e di prova nuova non decisiva : l'istruttoria dibattimentale , tra cui la corposa documentazione acquisita agli atti , aveva consentito di accertare l'indebito prelevamento di ingenti somme di danaro dal conto della amministrata per finalità diverse dal sostentamento della stessa; 2.1.

In relazione al secondo motivo, la Corte di appello ( pag.5) ha in modo puntuale e dettagliato esposto i motivi per i quali la documentazione allegata alle memorie ex art.121 cod. proc. pen. non fosse stata acquisita, trattandosi nella sostanza di informazioni non pertinenti al thema decidendum; 2.2. Quanto al motivo in punto di an della responsabilità e alla illogicità della motivazione i giudici del merito ( trattandosi di doppia conforme) hanno, con ampi accertamenti di fatto e corrette valutazioni di diritto, rilevato la pretestuosità delle allegazioni difensive relative a presunti errori di conteggio, perché sfornite di adeguato supporto probatorio e non suffragate da idonea documentazione, oltre che smentite tfElnì dalle deposizioni testimoniali tra cui quelle del Barcellesi (si veda pag. 6); al cospetto di tali puntuali , esaustive e per nulla illogiche argomentazioni, il ricorrente semplicemente sollecita una alternativa e diversa lettura del compendio probatorio, non consentito in questa sede. 2.3.

Le valutazioni dei Giudici di merito fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. anche in relazione all'ultimo motivo circa l'omesso riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche: la statuizione relativa alla concessione di tali circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (pag. 7), tale dovendosi ritenere quella adottata nel caso di specie.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M