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Ordinanza — n. 11384/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for evading home detention due to repetitive and legally incorrect arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11384/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mohamed Fellak inadmissible for failing to critically engage with the lower court's reasoning. The appellant argued for the absence of intent and non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these points already thoroughly examined and rejected by the Milan Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed as it merely reproduced arguments without providing new legal grounds or critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when they merely reproduce arguments already critically examined and rejected by the court of first instance without providing new legal grounds or critical analysis.

Parole chiave

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evading home detention inadmissible appeal repetitive arguments absence of intent non-punishability critical engagement Article 131-bis violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLAK MOHAMED nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;62/ RG 27476

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Fellak avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11384 - 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1901/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27476/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELLAK MOHAMED nato il 03/03/1997 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;62/ RG 27476

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Fellak avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda, in particolare, pag. 3, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, e circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre-gidente Mariell 'cieli° Massimo Ai ciarelli " DrPncr" IN C:- 2 g 2026 Fliní Marj .Stiv1113P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pre-gidente Mariell 'cieli° Massimo Ai ciarelli " DrPncr" IN C:- 2 g 2026 Fliní Marj .Stiv1113