Ordinanza — n. 11382/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlessio Rossetto impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 12 e ss); alla mancata configurabilità della medesimezza del disegno criminoso tra il reato sub iudice ed altro reato già giudicato, ai fini del riconoscimento della continuazione esterna, ex art. 81 cod. pen. (pagg. 10 e 11); al trattamento sanzionatorio (pagg. 14 e 15 ), Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, là dove il ricorrente richiede una alternativa e differente lettura delle informazioni probatorie acquisite* 3.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 11382/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 12 e ss); alla mancata configurabilità della medesimezza del disegno criminoso tra il reato sub iudice ed altro reato già giudicato, ai fini del riconoscimento della continuazione esterna, ex art. 81 cod. pen. (pagg. 10 e 11); al trattamento sanzionatorio (pagg. 14 e 15 ), Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, là dove il ricorrente richiede una alternativa e differente lettura delle informazioni probatorie acquisite* 3.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO ALESSIO nato a MILANO il 02/06/1990 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 60/RG 27473
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessio Rossetto impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 12 e ss); alla mancata configurabilità della medesimezza del disegno criminoso tra il reato sub iudice ed altro reato già giudicato, ai fini del riconoscimento della continuazione esterna, ex art. 81 cod. pen. (pagg. 10 e 11); al trattamento sanzionatorio (pagg. 14 e 15 ), Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, là dove il ricorrente richiede una alternativa e differente lettura delle informazioni probatorie acquisite* 3.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11382MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1899/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27473/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
ROSSETTO ALESSIO nato a MILANO il 02/06/1990 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 60/RG 27473
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessio Rossetto impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 12 e ss); alla mancata configurabilità della medesimezza del disegno criminoso tra il reato sub iudice ed altro reato già giudicato, ai fini del riconoscimento della continuazione esterna, ex art. 81 cod. pen. (pagg. 10 e 11); al trattamento sanzionatorio (pagg. 14 e 15 ), Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, là dove il ricorrente richiede una alternativa e differente lettura delle informazioni probatorie acquisite* 3.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M