Italian Supreme Court dismisses appeal against suspended sentence due to waived grounds and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Naciri Tawfik's appeal against a suspended sentence for drug possession. The defendant had waived most grounds during the appellate stage, retaining only the issue regarding the conditional suspension. The court ruled that such waived grievances cannot be raised in cassation unless they constitute a direct illegality of the lower court's decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In appeal agreements, grievances waived at the appellate level cannot be asserted in cassation unless they demonstrate a direct illegality of the lower judgment.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACIRI TAWFIK nato il 01/06/1995 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;59/ RG 27472
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Naciri Tawfik avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11381 - 26 Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1898/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27472/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
NACIRI TAWFIK nato il 01/06/1995 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;59/ RG 27472
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Naciri Tawfik avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di detenzione ai fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M