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Ordinanza — n. 11380/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for resistance as arguments are merely repetitive and legally incorrect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11380/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Florian Duro's appeal against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The court found the appellant's arguments regarding the lack of threat and violence were merely repetitive of issues already correctly dismissed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure for failing to provide a critical comparison with the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance with legally correct arguments, or if they are generic and fail to critically engage with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments resistance crime critical comparison Article 616 c.p.p. Article 133 c.p. Corte di Cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURO FLORIAN nato il 31/12/1989 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;58/RG. 27467

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Florian Duro avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente omette un confronto critico (si veda, in particolare, pag. 5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive circa l'insussistenza della minaccia e della violenza); ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(cfr pag. 6) ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11380 -26Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1897/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27467/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURO FLORIAN nato il 31/12/1989 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;58/RG. 27467

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Florian Duro avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente omette un confronto critico (si veda, in particolare, pag. 5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive circa l'insussistenza della minaccia e della violenza); ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(cfr pag. 6) ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M