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Ordinanza — n. 11379/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for escape as lower court provided adequate reasoning on responsibility and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11379/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Rosario Cozzetto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cozzetto challenged his conviction for escape from compulsory residence and the denial of generic mitigating circumstances. The Court ruled that the Court of Appeal's detailed reasoning regarding his unauthorized departure and negative personality profile was sufficient and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already fully argued and decided by the lower court with specific and adequate reasoning, as the Supreme Court does not re-examine factual evaluations or sentencing discretion absent arbitrary errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
escape from compulsory residence inadmissible appeal reiterative grounds sentencing discretion generic mitigating circumstances negative personality profile court costs and fine evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZETTO ROSARIO nato a BISIGNANO il 12/05/1960 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 57/RG 27445

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rosario Cozzetto impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di evasione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, che risulta si sia allontanato dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione e senza che ne ricorresse la necessità. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede.

3. Parimenti anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque, la motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congrua ed esaustiva (pagg 3 , là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del Cozzetto , peraltro attinto da molteplici condanne).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11379MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1896/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27445/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZETTO ROSARIO nato a BISIGNANO il 12/05/1960 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 57/RG 27445

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rosario Cozzetto impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di evasione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, che risulta si sia allontanato dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione e senza che ne ricorresse la necessità. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede.

3. Parimenti anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque, la motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congrua ed esaustiva (pagg 3 , là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del Cozzetto , peraltro attinto da molteplici condanne).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M