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Ordinanza — n. 11378/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preliminary judgment for drug offenses due to lack of specific legal grounds under Art. 448.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano against a preliminary judgment regarding drug offenses. The appellant argued that the lower court's dismissal lacked specific reasoning required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the new statutory framework strictly limits appeals to specific legal violations, explicitly excluding general defects in the reasoning of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a preliminary judgment is inadmissible when it relies solely on a general defect in the reasoning, as the law restricts review to specific statutory violations such as errors in legal qualification or sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug offenses preliminary judgment inadmissible appeal defect in reasoning Code of Criminal Procedure de plano dismissal legal qualification imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Al Adi Beuzkri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Al Adi Beuzkri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEUZKRI AL ADI (CUI 06FQIRZ) nato il 14/06/2000 avverso la sentenza del 18/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 6,/t n. 54/ RG 27432

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Al Adi Beuzkri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione .

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11378 - 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1893/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27432/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

BEUZKRI AL ADI (CUI 06FQIRZ) nato il 14/06/2000 avverso la sentenza del 18/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 6,/t n. 54/ RG 27432

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Al Adi Beuzkri avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione .

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M