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Ordinanza — n. 11377/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges due to prior convictions negating minor offense defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11377/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Camporotondo inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion. The appellant argued for non-punishment based on the offense's minor nature, but the court rejected this claim by noting his specific recidivism and prior convictions for the same crime. Consequently, the court ruled that the legal arguments were already properly evaluated by the trial judge and lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 106 c.p.; The Supreme Court holds that an appeal based on the minor nature of the offense is inadmissible when the defendant has a history of prior convictions for the same crime, rendering the defense legally unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasion crime recidivism defense non-punishment plea inadmissible appeal prior convictions minor offense Italian criminal law motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOROTONDO GIUSEPPE nato a ROMA il 03/02/1971 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;52/RG 27426

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Camporotondo avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le precedenti condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11377MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1891/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27426/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOROTONDO GIUSEPPE nato a ROMA il 03/02/1971 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;52/RG 27426

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Camporotondo avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità; il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a qualificare l'offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della recidiva specifica, correttamente applicata, attese le precedenti condanne per evasione (pag. 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M