Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances and failure to deduce recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Daniele Improta's appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found the grievances generic and merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal with correct legal arguments. Furthermore, the court rejected the claim regarding the exclusion of recidivism because it was not deduced in the appeal act, which is a strict requirement for such arguments in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if founded on generic grievances that do not critically confront the lower court's reasoning or if specific mitigating circumstances like recidivism exclusion were not properly deduced in the appeal act.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA DANIELE nato a ROMA il 29/10/1995 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;N 50/27418
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Improta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta criticamente; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che la esclusione della recidiva non è stata dedotta con l'atto di appello e quindi non può essere proposta con il ricorso ex art. 609 cod. proc. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
REPUBBLICA rTALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -2611315Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1889/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27418/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA DANIELE nato a ROMA il 29/10/1995 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;N 50/27418
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Improta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta criticamente; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; ritenuto che la esclusione della recidiva non è stata dedotta con l'atto di appello e quindi non può essere proposta con il ricorso ex art. 609 cod. proc. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M