Italian Supreme Court dismisses appeal against preliminary judgment on drug offenses due to generic grounds not meeting statutory admissibility criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Amedeo Rizza's appeal against a preliminary judgment regarding drug offenses. The appellant argued that the trial judge failed to evaluate conditions for acquittal, but the court found these grounds too generic. The court ruled that such arguments do not fall within the specific exceptions allowed for legal review under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on generic criticisms of the judge's assessment of conditions for acquittal are inadmissible as they do not fit the exhaustive list of specific legal violations permitted for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZA AMEDEO nato a TIVOLI il 19/08/1998 avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 49/ RG 27412
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Amedeo Rizza avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; letto il provvedimento e visti gli atti; ritenuto che l'unico motivo dedotto, inerente alla omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento, si fonda su censure del tutto generiche e che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..; norma che delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena;
All'inammissibilità del ricorso, pronunciabile con procedura de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11374- 26 Composta da: MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1888/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27412/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
RIZZA AMEDEO nato a TIVOLI il 19/08/1998 avverso la sentenza del 15/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 49/ RG 27412
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Amedeo Rizza avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti; letto il provvedimento e visti gli atti; ritenuto che l'unico motivo dedotto, inerente alla omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento, si fonda su censure del tutto generiche e che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..; norma che delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, alla prospettata incongruità della pena;
All'inammissibilità del ricorso, pronunciabile con procedura de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M