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Ordinanza — n. 11373/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and arbitrary review of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Diego Bonaccorso inadmissible because it merely reiterated issues already fully addressed by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for drug trafficking and the specific sentencing, arguing against the court's evaluation of the drug quantity, custody conditions, and his negative personality. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was complete, non-arbitrary, and consistent with established jurisprudence, thus precluding further review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that entirely repeat the same questions already decided with ample and congruent reasoning by the court below are inadmissible, as the higher court cannot re-examine a complete and non-arbitrary evaluation of facts and sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds drug trafficking conviction sentencing congruity arbitrary review Cassa delle ammende procedural dismissal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO DIEGO nato a LENTINI il 18/03/1975 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 46/RG 27380

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Diego Bonaccorso impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letto il provvedimento e visti gli atti; osserva : il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal Bonaccorso allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 4, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede. Anche la ulteriore doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; in ogni caso, la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale, è desumibile dal complessivo tenore della sentenza (pagg 5 e 6), là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del Bonaccorso, peraltro attinto da precedenti specifici.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11373- 26 MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1885/2026 RICCARDO AMOROSO CC - 06/02/2026 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 27380/2025 PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI MARIELLA IANNICIELLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

BONACCORSO DIEGO nato a LENTINI il 18/03/1975 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;n. 46/RG 27380

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Diego Bonaccorso impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; letto il provvedimento e visti gli atti; osserva : il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal Bonaccorso allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 4, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall' imputato, le circostanze del fatto.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede. Anche la ulteriore doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; in ogni caso, la motivazione in punto di congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale, è desumibile dal complessivo tenore della sentenza (pagg 5 e 6), là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del Bonaccorso, peraltro attinto da precedenti specifici.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M