Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding confiscation of funds in drug possession case without plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had confiscated funds under Article 240 of the Penal Code, but the appellant contested the mere possession charge rather than trafficking. The Court ruled that Article 240 applies only to trafficking profits, not possession, and since the confiscation was not part of a plea agreement, the appeal must be rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Confiscation of funds for mere drug possession is invalid under Art. 240; appeals regarding such measures outside plea agreements are inadmissible under Art. 616.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Mansaku Denis nato a (ALBANIA) il 27/11/1978avverso la sentenza del 09/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;RITENUTO IN FATTODenis Mansaku ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Torino, haapplicato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 co.2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, un’ingente quantità di sostanzastupefacente del tipo cocaina pari a quasi 7 chilogrammi.Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazioneall'art. 240 cod. pen., in quanto il giudice a quo, nel recepire l'accordo tra le parti, hadisposto la confisca del denaro detenuto dal ricorrente ai sensi dell’art. 240 cod. pen. qualeprovento di reato in assenza dei presupposti di legge, essendo contestata la meradetenzione dello stupefacente.CONSIDERATO IN DIRITTOSi premette che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura disicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente, essendoricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.proc. pen. (Sez.
U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). Si è infatti ritenutoche, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazioneavente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazionedella confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevantecome "violazione di legge" ai sensi dell 'art. 111, comma 7, Cost. (Sez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv. 27494).Altresì, si precisa che, essendo contestata la condotta di detenzione di sostanzastupefacente, e non la cessione della sostanza stupefacente, non è applicabile l'art. 240cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato dimera detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità.
Infatti, in relazioneai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca del danaro di cui sia in possessol'imputato, purchè ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art.240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309del 1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248).Nel caso in esame, concernente propriamente l’ipotesi in cui la confisca non è stataoggetto di accordo tra le parti, il giudice a quo ha disposto la confisca della somma didanaro ai sensi degli artt. 85 bis DPR 309/1990 e 240 bis cod. pen., atteso che il medesimoimputato ha affermato di aver perso il lavoro e di essersi dedicato al commercio di sostanzastupefacente, e non ai sensi dell’art. 240 cod. pen. quale provento del reato contestato.
Siosserva altresì che la motivazione posta a fondamento della statuizione è congrua ed esenteda vizi logico-giruidici e pertanto, non sindacabile in questa sede.Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura,ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11268/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta daGIOVANNI LIBERATI - Presidente - Ord. n. sez. 1583/2026ANTONELLA DI STASI CC - 30/01/2026EMANUELA GAI R.G.N. 32851/2025ALBERTO GALANTIMARIA BEATRICE MAGRO - Relatore -ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:Mansaku Denis nato a (ALBANIA) il 27/11/1978avverso la sentenza del 09/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;RITENUTO IN FATTODenis Mansaku ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Torino, haapplicato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 co.2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, un’ingente quantità di sostanzastupefacente del tipo cocaina pari a quasi 7 chilogrammi.Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazioneall'art. 240 cod. pen., in quanto il giudice a quo, nel recepire l'accordo tra le parti, hadisposto la confisca del denaro detenuto dal ricorrente ai sensi dell’art. 240 cod. pen. qualeprovento di reato in assenza dei presupposti di legge, essendo contestata la meradetenzione dello stupefacente.CONSIDERATO IN DIRITTOSi premette che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura disicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente, essendoricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.proc. pen. (Sez.
U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). Si è infatti ritenutoche, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazioneavente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazionedella confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevantecome "violazione di legge" ai sensi dell 'art. 111, comma 7, Cost. (Sez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv. 27494).Altresì, si precisa che, essendo contestata la condotta di detenzione di sostanzastupefacente, e non la cessione della sostanza stupefacente, non è applicabile l'art. 240cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato dimera detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità.
Infatti, in relazioneai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca del danaro di cui sia in possessol'imputato, purchè ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art.240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309del 1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248).Nel caso in esame, concernente propriamente l’ipotesi in cui la confisca non è stataoggetto di accordo tra le parti, il giudice a quo ha disposto la confisca della somma didanaro ai sensi degli artt. 85 bis DPR 309/1990 e 240 bis cod. pen., atteso che il medesimoimputato ha affermato di aver perso il lavoro e di essersi dedicato al commercio di sostanzastupefacente, e non ai sensi dell’art. 240 cod. pen. quale provento del reato contestato.
Siosserva altresì che la motivazione posta a fondamento della statuizione è congrua ed esenteda vizi logico-giruidici e pertanto, non sindacabile in questa sede.Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (CorteCost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura,ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA BEATRICE MAGRO GIOVANNI LIBERATIP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA BEATRICE MAGRO GIOVANNI LIBERATI