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Ordinanza — n. 11231/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and receipt, citing lack of jurisdiction to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11231/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Fricano and Spallino inadmissible, rejecting their challenges regarding the conviction for theft and receipt. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and sentencing discretion, but the court held that the Court of Cassation lacks the power to conduct a factual review reserved for the trial judge. Consequently, the appeals were dismissed as they sought a judgment on facts and discretionary sentencing matters outside the scope of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual conclusions for those of the trial judge, nor can it review discretionary sentencing decisions absent arbitrariness or logical error.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Jurisdiction Factual Review Prohibition Sentencing Discretion Inadmissibility of Appeal recidiva nell'infrazione motivi di cassazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRICANO JESSICA nato a TERMINI IMERESE il 28/11/1995 SPALLINO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 01/10/1992 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41058/2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Jessica Fricano e Daniele Spallino ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto e ricettazione, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per Spallino e recidiva reiterata e infraquinquennale per Fricano.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati con riferimento al reato di ricettazione contestato al capo a) dell'imputazione — e il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati relativamente al reato di furto contestato al capo c) dell'imputazione — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione del minimo edittale della pena e per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (come nel caso di specie, si veda pag.4 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva nei confronti dei due ricorrenti — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg.4-5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta 2criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" Rilevato che il quinto e ultimo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag.4.), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alla reiterazione dell'azione nel tempo ed al conseguente danno arrecato all'ente erogante, oltre che ai diversi precedenti a carico dei due ricorrenti.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. ¦ 2 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4173/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 41058/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRICANO JESSICA nato a TERMINI IMERESE il 28/11/1995 SPALLINO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 01/10/1992 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41058/2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Jessica Fricano e Daniele Spallino ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto e ricettazione, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per Spallino e recidiva reiterata e infraquinquennale per Fricano.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati con riferimento al reato di ricettazione contestato al capo a) dell'imputazione — e il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità degli imputati relativamente al reato di furto contestato al capo c) dell'imputazione — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione del minimo edittale della pena e per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (come nel caso di specie, si veda pag.4 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva nei confronti dei due ricorrenti — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg.4-5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta 2criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" Rilevato che il quinto e ultimo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag.4.), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento alla reiterazione dell'azione nel tempo ed al conseguente danno arrecato all'ente erogante, oltre che ai diversi precedenti a carico dei due ricorrenti.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M