Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for driving with a fake license, rejecting leniency claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving with a counterfeit license. The appellant argued that the appellate court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code to grant leniency. The court rejected this, stating the lower court correctly identified the specific disvalues of the conduct, such as the use of a fake license and behavior during the investigation, which logically precluded leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 606, lett. e) c.p.p.: The court's assessment of specific disvalues in the conduct, such as using a counterfeit license, logically excludes the application of leniency provisions.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA GONZALEZ JHON LEIVER nato il 25/12/1978 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41015/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Jhon Leiver Reina Gonzalez ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis cod. pen. (capo 1), 495 cod. pen. (capo 2) e 477 cod. pen., in relazione all'art. 482 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.— è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta affatto vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (la circolazione con la patente contraffatta e il comportamento tenuto in occasione dell'accertamento del reato) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 1230 -26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4168/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 41015/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA GONZALEZ JHON LEIVER nato il 25/12/1978 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41015/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Jhon Leiver Reina Gonzalez ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 497 bis cod. pen. (capo 1), 495 cod. pen. (capo 2) e 477 cod. pen., in relazione all'art. 482 cod. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.— è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta affatto vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (la circolazione con la patente contraffatta e il comportamento tenuto in occasione dell'accertamento del reato) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M