Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific connection to appeal judgment facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Malabarba's appeal inadmissible for failing to specifically address the factual basis of the lower court's decision. The appellant argued a violation of law regarding the objective elements of the crime, but the court noted his arguments were purely theoretical and omitted the crucial fact that he failed to provide accounting books to the curator. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary correlation with the reasons underpinning the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they lack a necessary correlation with the reasons upon which the contested decision is based, even if they appear theoretically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALABARBA GIUSEPPE nato a CERVETERI il 05/11/1940 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41012-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Giuseppe Malabarba ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, derubricando la bancarotta fraudolenta documentale nel reato di cui all'art.217 co.3 RD 267/1941.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta semplice documentale, così come riqualificato dalla Corte d'appello — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Considerato che il ricorso si compone di considerazioni teoriche, che però omettono di fronteggiare specificamente il dato cruciale della sentenza impugnata, ossia che l'imputato non aveva fornito alla curatela le scritture contabili, il che costituisce prova della loro mancata tenuta, salvo situazioni limite che avessero impedito la dovuta collaborazione con gli organi fallimentari, situazioni che però il ricorrente neanche deduce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4167/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 41012/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALABARBA GIUSEPPE nato a CERVETERI il 05/11/1940 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41012-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Giuseppe Malabarba ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, derubricando la bancarotta fraudolenta documentale nel reato di cui all'art.217 co.3 RD 267/1941.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta semplice documentale, così come riqualificato dalla Corte d'appello — è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Considerato che il ricorso si compone di considerazioni teoriche, che però omettono di fronteggiare specificamente il dato cruciale della sentenza impugnata, ossia che l'imputato non aveva fornito alla curatela le scritture contabili, il che costituisce prova della loro mancata tenuta, salvo situazioni limite che avessero impedito la dovuta collaborazione con gli organi fallimentari, situazioni che però il ricorrente neanche deduce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MP.Q.M