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Ordinanza — n. 11228/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11228/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Gabriele Formisano's appeal against the Rome Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. The sole ground cited was a violation of law and a defect in reasoning regarding criminal responsibility, but the court found this argument generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the reviewing judge from identifying the precise legal issues for examination.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal elements underlying the criticism and thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning criminal responsibility Art. 581 c.p.p. commisurazione della pena per rapina censura formulata in modo carente esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a BOSCOTRECASE il 25/05/1959 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41007/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Gabriele Formisano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 8 bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11228 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4166/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 41007/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO GABRIELE nato a BOSCOTRECASE il 25/05/1959 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41007/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Gabriele Formisano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 8 bis cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl consigliere est ore Il Presidente Paola Bor Michele Romano oP.Q.MIl consigliere est ore Il Presidente Paola Bor Michele Romano o