Italian Supreme Court dismisses appeal for theft as generic and unsupported by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground was both specific and unsupported. The appellant argued for a violation of motivation regarding the denial of generic mitigating circumstances, which the court noted had already been granted by the first-instance judge. Furthermore, any claim regarding the denial of legal mitigation was deemed generic and contrary to Article 69, paragraph 4 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 4 cod. pen.; Appeals must be specific and grounded in law; generic claims regarding already granted mitigating circumstances or prohibited legal mitigations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARULI PIETRO nato a NAPOLI il 17/05/1981 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41006-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Pietro Aruli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile innanzitutto perché aspecifico, perché pare invocare la concessione stessa delle predette circostanze, che invece erano già state concesse dal giudice di primo grado.
Se il ricorso va letto in relazione al diniego della prevalenza, esso è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto invoca una prevalenza inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 1 1 2 2 7 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4165/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 41006/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
ARULI PIETRO nato a NAPOLI il 17/05/1981 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41006-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Pietro Aruli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile innanzitutto perché aspecifico, perché pare invocare la concessione stessa delle predette circostanze, che invece erano già state concesse dal giudice di primo grado.
Se il ricorso va letto in relazione al diniego della prevalenza, esso è del tutto generico e manifestamente infondato, in quanto invoca una prevalenza inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M