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Ordinanza — n. 11226/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for tardiness due to clerical error in first-instance judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed fifteen days after the first-instance judgment, exceeding the statutory limit. The appellant argued the appeal was timely by claiming the judgment's reasoning date was October 2, 2024, based on a clerical error in the text. The court verified the official records and confirmed the actual hearing and reasoning date was October 10, 2024, validating the lower court's finding of tardiness.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. proc. pen.; Art. 339 cod. pen.; The appeal must be filed within fifteen days of the judgment's reasoning date, and a clerical error in the stated date does not extend this period if the actual reasoning date is later.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal tardiness statutory time limits clerical error judgment procedural inadmissibility Italian criminal procedure prescription extinction costs of appeal censure tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 cod. proc. pen.
Premesso che l'imputato ha sviluppato quattro motivi di ricorso che deducono rispettivamente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.;
Art. 339 cod. pen.
in relazione all'art. 339 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione.
Art. 612 co.2 cod. pen.
art. 339 cod. pen
in relazione all'art. 339 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione.
art. 585 cod. proc. pen
Premesso che l'imputato ha sviluppato quattro motivi di ricorso che deducono rispettivamente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.;
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIA GIAN PIERO nato a CERVETERI il 08/09/1962 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40980/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Gian Piero Vaia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 co.2 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione. Premesso che l'imputato ha sviluppato quattro motivi di ricorso che deducono rispettivamente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.;

2) violazione di legge in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata;

3) violazione del diritto di difesa per la mancata assunzione di una prova decisiva;

4) violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca delle armi, segnatamente del fucile. Premesso, altresì, che solo il primo motivo di ricorso riguarda l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la tardività dell'appello, e che le altre censure sono del tutto aspecifiche, perché l'unica valutazione che questa Corte può fare è quella circa la correttezza della dichiarazione di tardività dell'appello. Considerato che nel primo motivo di ricorso si sostiene che l'appello non fosse tardivo perché la motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe stata redatta in maniera contestuale, traendo tale conclusione da un passaggio della sentenza stessa, ove si legge che l'udienza si era tenuta il 2 ottobre 2024 e non il 10 ottobre 2024, data del deposito della motivazione.

Considerato che la doglianza è di carattere processuale, il che legittima questa Corte ad un controllo degli atti, a prescindere dalle ragioni della sentenza impugnata. Considerato che il controllo degli atti ha condotto a rilevare che la sentenza di primo grado era stata redatta con motivazione contestuale il 10 ottobre 2024 e che quella era effettivamente la data dell'udienza in cui il processo di primo grado si è concluso, mentre l'indicazione del 2 ottobre costituisce un mero refuso dell'estensore della motivazione. Considerato che l'appello era stato proposto 1'8 novembre 2024, quindi oltre i quindici giorni previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11226-23 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4162/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40980/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAIA GIAN PIERO nato a CERVETERI il 08/09/1962 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40980/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Gian Piero Vaia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 co.2 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione.

Premesso che l'imputato ha sviluppato quattro motivi di ricorso che deducono rispettivamente:1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.;

2) violazione di legge in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di minaccia aggravata;

3) violazione del diritto di difesa per la mancata assunzione di una prova decisiva;

4) violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca delle armi, segnatamente del fucile. Premesso, altresì, che solo il primo motivo di ricorso riguarda l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la tardività dell'appello, e che le altre censure sono del tutto aspecifiche, perché l'unica valutazione che questa Corte può fare è quella circa la correttezza della dichiarazione di tardività dell'appello. Considerato che nel primo motivo di ricorso si sostiene che l'appello non fosse tardivo perché la motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe stata redatta in maniera contestuale, traendo tale conclusione da un passaggio della sentenza stessa, ove si legge che l'udienza si era tenuta il 2 ottobre 2024 e non il 10 ottobre 2024, data del deposito della motivazione.

Considerato che la doglianza è di carattere processuale, il che legittima questa Corte ad un controllo degli atti, a prescindere dalle ragioni della sentenza impugnata. Considerato che il controllo degli atti ha condotto a rilevare che la sentenza di primo grado era stata redatta con motivazione contestuale il 10 ottobre 2024 e che quella era effettivamente la data dell'udienza in cui il processo di primo grado si è concluso, mentre l'indicazione del 2 ottobre costituisce un mero refuso dell'estensore della motivazione. Considerato che l'appello era stato proposto 1'8 novembre 2024, quindi oltre i quindici giorni previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M