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Ordinanza — n. 11223/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction, rejecting plea of particular leniency due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11223/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Omar Terribile's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued for particular leniency, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The court upheld the lower court's assessment of the crime's severity, citing the use of a third-party vehicle and prior criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The plea of particular leniency requires a complex, joint evaluation of all case specifics, including conduct modes, culpability, and damage, and must be supported by specific, argumentative criticism rather than mere repetition of prior grounds.

Parole chiave

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particular leniency plea theft conviction appeal inadmissible appeal repetitive arguments criminal culpability assessment punibilità infrazione privilegiata altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
art. 131-bis cod. pen
266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 624 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRIBILE OMAR nato il 23/03/1993 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40929-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Omar Terribile ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto. Letta la memoria della difesa dell'imputato, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito enunciate.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto—è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, si nota che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al particolare disvalore della condotta, quale emerge dall'utilizzo di un'autovettura intestata ad un terzo per commettere il reato, dal danno causato a beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività lavorativa della persona offesa, nonché dalla commissione di due reati della stessa indole per cui l'imputato era stato già condannato e della commissione di più reati ex art. 624 cod. pen. nei mesi successivi alla condotta in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11223 -26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4159/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40929/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRIBILE OMAR nato il 23/03/1993 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40929-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Omar Terribile ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto.

Letta la memoria della difesa dell'imputato, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee a condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle di seguito enunciate. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto—è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, si nota che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pagg.2-3), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ebbene, la Corte di appello ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento al particolare disvalore della condotta, quale emerge dall'utilizzo di un'autovettura intestata ad un terzo per commettere il reato, dal danno causato a beni strumentali indispensabili per lo svolgimento dell'attività lavorativa della persona offesa, nonché dalla commissione di due reati della stessa indole per cui l'imputato era stato già condannato e della commissione di più reati ex art. 624 cod. pen. nei mesi successivi alla condotta in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl consiglier tensore A Il Presidente IN CPaola elli Michele 25 MA 2 fi Fun2., 11.1:P.Q.MIl consiglier tensore A Il Presidente IN CPaola elli Michele 25 MA 2 fi Fun2., 11.1: