Cassation court dismisses appeal against conviction for impersonation, rejecting generic arguments on liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Fabio Incorvaia inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for impersonation. The appellant argued for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code and challenged the sentence's excessiveness, but the court found these grounds to be mere repetitions of unsuccessful arguments from the appellate stage. The decision rests on the finding that the lower court provided a coherent and legally correct motivation regarding both criminal responsibility and the appropriateness of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 494 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic reiterations of prior rejected arguments or lacking specific critical analysis are inadmissible, and sentencing below the average requires only a reference to adequacy rather than strengthened motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCORVAIA FABIO nato a GELA il 18/11/1994 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40915/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrellí Considerato che Fabio Incorvaia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) — sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta, tanto in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (rispetto alla quale ha evidenziato due dati eloquenti della riferibilità della condotta al prevenuto), quanto con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., dando adeguatamente conto delle ragioni ostative alla sua operatività, che il ricorrente affronta con censure di carattere generico (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccessività della pena — è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 211222 -26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:
MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4158/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40915/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCORVAIA FABIO nato a GELA il 18/11/1994 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40915/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrellí Considerato che Fabio Incorvaia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) — sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta, tanto in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (rispetto alla quale ha evidenziato due dati eloquenti della riferibilità della condotta al prevenuto), quanto con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., dando adeguatamente conto delle ragioni ostative alla sua operatività, che il ricorrente affronta con censure di carattere generico (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccessività della pena — è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl consiglier tensore Il Presidente Paola elli Michele Romano r DEP(' IN C 2 R 2026 14 Fui Lbe .stom4d 3P.Q.MIl consiglier tensore Il Presidente Paola elli Michele Romano r DEP(' IN C 2 R 2026 14 Fui Lbe .stom4d 3