Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft sentence, upholding appellate court's discretion on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Sgueglia inadmissible regarding his conviction for aggravated theft with recidivism. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly consider general mitigating circumstances and violated sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appellate judge correctly relied on specific personal and factual indices to deny leniency, citing established precedent that judges need not weigh every element presented. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When rejecting a request for general mitigating circumstances, the judge is not required to consider all favorable or unfavorable elements but may limit itself to those deemed decisive or relevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGUEGLIA SALVATORE nato a NAPOLI il 17/06/1986 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40871-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Salvatore Sgueglia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva specifica, recidiva e infraquinquennale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'applicazione dei criteri che sovrintendono alla dosimetria della pena, ai sensi dell'art.133 cod. pen.— è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che la quantificazione della pena è stata del pari adeguatamente giustificata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 1219 .-26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4155/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40871/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGUEGLIA SALVATORE nato a NAPOLI il 17/06/1986 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40871-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Salvatore Sgueglia ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva specifica, recidiva e infraquinquennale.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all'applicazione dei criteri che sovrintendono alla dosimetria della pena, ai sensi dell'art.133 cod. pen.— è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato che la quantificazione della pena è stata del pari adeguatamente giustificata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M