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Ordinanza — n. 11217/2026 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for being a legal argument rather than a material factual error under Art. 625-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of the court's legal reasoning rather than correcting a material factual error. The appellant argued against the confirmation of a conviction based on substantive legal assessments, which fall outside the narrow scope of the extraordinary remedy. Consequently, the court ruled that such arguments cannot enter this specific procedural track and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal is admissible only for material or factual errors immediately apparent in the record, excluding any legal assessments or merits-based re-evaluations.

Parole chiave

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extraordinary appeal material error factual error legal assessment merits re-evaluation inadmissible appeal court costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
Considerato che il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod.
art. 625 bis cod. proc. pen
Considerato che il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLARI GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/11/1962 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40850/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Giuseppe Villari propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez. I, che ha ritenuto infondato il ricorso presentato, confermando in tal modo la condanna per il reato di cui all'art.73 d.P.R. n. 309/90.

Considerato che il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente nei casi di errore materiale o di fatto risultante dagli atti o documenti del procedimento, errore che deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, incidente in modo determinante sul contenuto della decisione e non implicante valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito. Osservato che, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente non attengono ad un errore materiale o di fatto nei sensi sopra indicati, ma si risolvono nella prospettazione di censure di natura giuridica e valutativa, volte a sollecitare una rivalutazione del compendio argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, peraltro secondo una prospettiva di merito che non può avere ingresso né nel giudizio attivato con il rimedio straordinario, né nell'ordinario giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso straordinario sia stato proposto al di fuori dei casi previsti dal codice di rito e debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11217 26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4153/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40850/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

VILLARI GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/11/1962 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40850/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Giuseppe Villari propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sez. I, che ha ritenuto infondato il ricorso presentato, confermando in tal modo la condanna per il reato di cui all'art.73 d.P.R. n. 309/90. Considerato che il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

è esperibile esclusivamente nei casi di errore materiale o di fatto risultante dagli atti o documenti del procedimento, errore che deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, incidente in modo determinante sul contenuto della decisione e non implicante valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito. Osservato che, nel caso di specie, le doglianze formulate dal ricorrente non attengono ad un errore materiale o di fatto nei sensi sopra indicati, ma si risolvono nella prospettazione di censure di natura giuridica e valutativa, volte a sollecitare una rivalutazione del compendio argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, peraltro secondo una prospettiva di merito che non può avere ingresso né nel giudizio attivato con il rimedio straordinario, né nell'ordinario giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso straordinario sia stato proposto al di fuori dei casi previsti dal codice di rito e debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl consiglier stensore Il PresidentePaol relli Michele Romano DEPOS!TATA th1 25 2026 il FunP.Q.MIl consiglier stensore Il PresidentePaol relli Michele Romano DEPOS!TATA th1 25 2026 il Fun