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Ordinanza — n. 11216/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to special prosecutor appointment and correct time calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11216/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Carmine Solombrino's appeal inadmissible against the Salerno Court of Appeal's ruling. The appellant argued violations of procedural time limits and the inapplicability of Article 585, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims as unfounded, noting that the lower court correctly calculated the deadlines and properly applied the special prosecutor appointment granted to the defense lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 585, co. 1 bis cod. proc. pen.; Artt. 81, 482, 640 cod. pen.: The Court of Appeal's declaration of inadmissibility is valid when the time limits are correctly computed and the special prosecutor appointment justifies the exclusion of the statutory appeal period.

Parole chiave

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special prosecutor appointment appeal inadmissibility procedural time limits Code of Criminal Procedure Cassazione Roma defense lawyer rights procedural economy abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 585, co. 1 bis cod. proc. pen.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, co.1 bis cod.
Artt. 81, 482, 640 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMBRINO CARMINE nato a NAPOLI il 09/12/1961 avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40843/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Carmine Solombrino ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 482, 640 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, co.1 bis cod. proc. pen.

— sono manifestamente infondati perché denunziano violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza la correttezza dell'ordinanza della Corte di appello, tanto sotto il profilo del computo dei termini quanto con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al proprio difensore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 216 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4152/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40843/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMBRINO CARMINE nato a NAPOLI il 09/12/1961 avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40843/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Carmine Solombrino ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 482, 640 cod. pen.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai termini per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 585, co.1 bis cod. proc. pen. — sono manifestamente infondati perché denunziano violazione di norme smentita dagli atti processuali, dai quali emerge con evidenza la correttezza dell'ordinanza della Corte di appello, tanto sotto il profilo del computo dei termini quanto con riguardo alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. in ragione della procura speciale conferita dall'imputato al proprio difensore.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl consiglier tensore Il PresidentePaola Michele Romano DMP0`.77."TA • • A 2iAR 2026 li FfP.Q.MIl consiglier tensore Il PresidentePaola Michele Romano DMP0`.77."TA • • A 2iAR 2026 li Ff