Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical engagement with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ciro Costa inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant failed to critically engage with the appellate court's findings regarding unjustified financial deficits and fraudulent bankruptcy, merely reiterating arguments already rejected at the lower levels. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific argumentation required to challenge the judgment under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; A party's appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a critical dialogue with the lower court's reasoning or identifying specific vices in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA CIRO nato a NAPOLI il 24/10/1959 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40778/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Ciro Costa ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, invero, che il ricorrente non dialoga criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come vi fosse un disavanzo ingiustificato, al di là del valore dei pannelli solari, tema con il quale la parte non si confronta, affidando l'impugnativa ad argomenti in fatto che però non colgono, nella sentenza impugnata, vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. Considerato che analoghi limiti contrassegnano il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente non fa altro che reiterare la tesi dello smarrimento, già vagliata dalla Corte di merito e ritenuta non plausibile.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11z12 -26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4148/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40778/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
COSTA CIRO nato a NAPOLI il 24/10/1959 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40778/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Ciro Costa ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 legge fall. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, invero, che il ricorrente non dialoga criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come vi fosse un disavanzo ingiustificato, al di là del valore dei pannelli solari, tema con il quale la parte non si confronta, affidando l'impugnativa ad argomenti in fatto che però non colgono, nella sentenza impugnata, vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. Considerato che analoghi limiti contrassegnano il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente non fa altro che reiterare la tesi dello smarrimento, già vagliata dalla Corte di merito e ritenuta non plausibile.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026 Il consig e estensore Il Presidente Pa orrelli Michele Romano 3P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11 marzo 2026 Il consig e estensore Il Presidente Pa orrelli Michele Romano 3