Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in second instance. The court ruled the appeal inadmissible because the grounds raised were not part of the second instance appeal. The court held that new grounds cannot be raised in cassation unless they are obvious or could not have been raised earlier. The court cited Article 606 of the Code of Criminal Procedure and established that appeals must strictly adhere to the grounds raised in the second instance. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. The court dismissed the appeal as inadmissible. The court cited Article 606 of the Code of Criminal Procedure and established that appeals must strictly adhere to the grounds raised in the second instance. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. The court dismissed the appeal as inadmissible. The court cited Article 606 of the Code of Criminal Procedure and established that appeals must strictly adhere to the grounds raised in the second instance. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. The court dismissed the appeal as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant raised new grounds not included in the second-instance appeal. The appellant argued a defect in reasoning regarding the existence of the crime, but the court found these issues were not properly developed in the lower court. The court ruled that such new grounds cannot be introduced in cassation unless they are obvious or could not have been raised earlier, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The grounds for an appeal to the Supreme Court must be limited to those raised in the second instance, and new grounds cannot be introduced unless they are obvious or could not have been raised earlier.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO LUCIANO nato a PORTICI il 18/07/1957 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40771-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Luciano Mandato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 216 co.1 n.1, 219 e 223 RD 267/1942. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del reato contestato al capo a) dell'imputazione — è inammissibile perché propone delle censure non oggetto dei motivi di appello.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11209 - REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4145/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40771/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
MANDATO LUCIANO nato a PORTICI il 18/07/1957 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40771-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Luciano Mandato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 216 co.1 n.1, 219 e 223 RD 267/1942. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del reato contestato al capo a) dell'imputazione — è inammissibile perché propone delle censure non oggetto dei motivi di appello.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M