Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alessia Di Dio inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on medical negligence and lack of pregnancy, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The decision emphasized that the appeal failed to provide a specific, critical dialogue with the lower court's reasoning regarding the gravity of the conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected in the judgment under review without providing new specific grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO ALESSIA nato a NAPOLI il 06/09/1998 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40770/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Alessia Di Dio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 476 comma 2, 482 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità della ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo)— sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, quanto al giudizio sulla responsabilità, che è la stessa ricorrente che, nel ricorso, ammette che non vi era alcuna gravidanza - il che evidenzia la falsità dei certificati - e che, comunque, la p.g. aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso VASL Napoli 2 nord, che comprende sia l'ospedale di Giugliano che quello di Frattamaggiore, sicché le critiche dell'impugnativa, già formulate in appello e motivatamente disattese, sono meramente ripetitive.
Considerato, quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorso reitera le censure già formulate, non dialogando criticamente con la motivazione circa la gravità della condotta, sia per le possibili conseguenze sul medico firmatario, sia per le futili ragioni alla base dell'agire (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in spregio al dovere di specificità ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11208 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:
MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4144/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40770/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO ALESSIA nato a NAPOLI il 06/09/1998 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40770/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Alessia Di Dio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 476 comma 2, 482 cod. pen.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità della ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo)— sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, quanto al giudizio sulla responsabilità, che è la stessa ricorrente che, nel ricorso, ammette che non vi era alcuna gravidanza - il che evidenzia la falsità dei certificati - e che, comunque, la p.g. aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso VASL Napoli 2 nord, che comprende sia l'ospedale di Giugliano che quello di Frattamaggiore, sicché le critiche dell'impugnativa, già formulate in appello e motivatamente disattese, sono meramente ripetitive.
Considerato, quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorso reitera le censure già formulate, non dialogando criticamente con la motivazione circa la gravità della condotta, sia per le possibili conseguenze sul medico firmatario, sia per le futili ragioni alla base dell'agire (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in spregio al dovere di specificità ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M/17767 1 .3P.Q.M/17767 1 .3