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Ordinanza — n. 11205/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning and failure to apply suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11205/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Virginia Grieco inadmissible regarding her conviction for burglary. The appellant argued the lower court failed to properly reason its decision and did not apply the benefit of conditional suspension of the penalty. The court rejected these claims as generic and specific, noting the appellant failed to identify the missing elements required for the suspended sentence benefit.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if it consists of mere theoretical considerations without specific reference to the contested judgment, and a claim for the application of a suspended sentence is rejected if the appellant fails to specify the missing elements justifying the benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal defect in reasoning suspended sentence conditional suspension inadmissible appeal specificity requirement penal procedure revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO VIRGINIA nato a CASERTA il 29/07/1972 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40746-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Virginia Grieco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, concedendole le circostanze attenuanti generiche e rideterminando di conseguenza la pena.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata — è generico perché fatto di mere considerazioni teoriche, senza un minimo addentellato alla sentenza impugnata. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto la Corte di merito ha risposto, stigmatizzando la genericità della richiesta sulla quale l'appellante sollecitava la Corte a pronunziarsi e lo stesso dicasi per il ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio, ma non indica quali sarebbero gli elementi pretermessi per cui l'imputato meriterebbe il beneficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 112 05 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4141/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40746/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO VIRGINIA nato a CASERTA il 29/07/1972 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40746-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Virginia Grieco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, concedendole le circostanze attenuanti generiche e rideterminando di conseguenza la pena.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione della sentenza impugnata — è generico perché fatto di mere considerazioni teoriche, senza un minimo addentellato alla sentenza impugnata. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è manifestamente infondato e aspecifico in quanto la Corte di merito ha risposto, stigmatizzando la genericità della richiesta sulla quale l'appellante sollecitava la Corte a pronunziarsi e lo stesso dicasi per il ricorso, che lamenta la mancata concessione del beneficio, ma non indica quali sarebbero gli elementi pretermessi per cui l'imputato meriterebbe il beneficio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M