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Ordinanza — n. 11204/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription claim due to recognized recidiva and specific statutory rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11204/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Said Alibi's appeal against the Second Instance Court's confirmation of a conviction for perjury inadmissible. Alibi argued that the statute of limitations had expired, but the Court noted that recidiva was explicitly recognized by the first-instance judge. The Court ruled that weighing mitigating circumstances against aggravating ones does not negate the recidiva's effect on extending the limitation period under Article 157 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 157, 3rd comma cod. pen.: The recognition of recidiva by the first-instance judge precludes a finding of expired limitation periods, as the assessment of circumstance prevalence does not eliminate the statutory extension of the limitation term.

Parole chiave

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recidiva prescrizione reato pergiuro art. 157 codice penale circostanze attenuanti ordinanza inammissibile Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 157, 3rd comma cod. pen.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID ALIBI nato il 05/05/1986 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40741/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Said Alibi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato perché la recidiva è stata espressamente riconosciuta dal giudice di prime cure (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), ancorché il Tribunale sia incorso in errore nel relativo calcolo diminuendo la pena per le circostanze attenuanti generiche nonostante le avesse ritenute equivalenti all'aggravante, in concreto ritenendole prevalenti.

Quanto a quest'ultimo aspetto, è corretto quanto sostenuto dalla Corte territoriale, atteso che il giudizio di prevalenza tra le circostanze non elide l'effetto della recidiva stessa con riguardo alla dilatazione dei termini di prescrizione, poiché vi è la specifica disposizione di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11204 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4140/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40741/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID ALIBI nato il 05/05/1986 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40741/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Said Alibi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 495 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato perché la recidiva è stata espressamente riconosciuta dal giudice di prime cure (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), ancorché il Tribunale sia incorso in errore nel relativo calcolo diminuendo la pena per le circostanze attenuanti generiche nonostante le avesse ritenute equivalenti all'aggravante, in concreto ritenendole prevalenti.

Quanto a quest'ultimo aspetto, è corretto quanto sostenuto dalla Corte territoriale, atteso che il giudizio di prevalenza tra le circostanze non elide l'effetto della recidiva stessa con riguardo alla dilatazione dei termini di prescrizione, poiché vi è la specifica disposizione di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M