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Ordinanza — n. 11201/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and repetitive arguments regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11201/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Valentina Pappalardo inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency and a specific mitigating circumstance, but the court found her arguments were merely repetitive of those rejected in the appellate court and lacked specific reasoning. Consequently, the decision stands because the appeal failed to provide a concrete, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 494 cod. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning or if it relies on generic considerations regarding sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstances generic reasoning sentencing discretion Cassazione ordinanza particolare tenuità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO VALENTINA nato a NAPOLI il 16/10/1986 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40733-2025 -Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Valentina Pappalardo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.494 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, sul punto, pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato che il medesimo motivo, quanto accenna al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. — è parimenti inammissibile poiché si risolve in considerazioni vaghe, anche pertinenti alle circostanze attenuanti generiche (peraltro già concesse), senza alcuna specifica argomentazione che chiarisca quali siano le ragioni della meritevolezza dell'attenuante.

Considerato, quanto alla ragione di ricorso che attiene alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che il ricorso è aspecifico in quanto la Corte di merito ha chiarito che si tratta di subordinazione obbligatoria trattandosi di seconda concessione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11201 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4137/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40733/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO VALENTINA nato a NAPOLI il 16/10/1986 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40733-2025 -Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Valentina Pappalardo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.494 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, sul punto, pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato che il medesimo motivo, quanto accenna al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. — è parimenti inammissibile poiché si risolve in considerazioni vaghe, anche pertinenti alle circostanze attenuanti generiche (peraltro già concesse), senza alcuna specifica argomentazione che chiarisca quali siano le ragioni della meritevolezza dell'attenuante.

Considerato, quanto alla ragione di ricorso che attiene alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, che il ricorso è aspecifico in quanto la Corte di merito ha chiarito che si tratta di subordinazione obbligatoria trattandosi di seconda concessione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M