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Ordinanza — n. 11199/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on grounds of lack of specific argumentation and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11199/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ferdinando Celardo inadmissible, rejecting all three grounds for review. The court found the first argument merely repetitive of previous appellate objections without substantive critique, while the second and third arguments were dismissed because sentencing discretion regarding aggravating circumstances and combined offenses falls outside the scope of cassation review. Consequently, the lower court's partial reform of the sentence for resistance and aggravated theft was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must provide specific, critical arguments against the lower court's reasoning; discretionary sentencing decisions regarding aggravating circumstances and combined offenses are immune from cassation review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Discretion Combined Offenses Aggravating Circumstances Lack of Specific Argumentation Cassation Review Limits ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 624-bis cod. pen.
Considerato, inoltre, a questo riguardo, che il ricorrente, invocando addirittura la prevalenza, non si confronta con la disposizione di cui all'art. 624-bis, ultimo comma, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi
(Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELARDO FERDINANDO nato a ACERRA il 18/04/1988 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40708/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Ferdinando Celardo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in primo grado, rideterminando la pena e confermando per il resto la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla correttezza del riconoscimento del prevenuto e alla consistenza e alla direzione oppositiva della condotta posta in essere e il ricorrente non fa altro che reiterare le medesime doglianze, sena un effettivo dialogo critico con la motivazione avversata (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione fra opposte circostanze — è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Considerato, inoltre, a questo riguardo, che il ricorrente, invocando addirittura la prevalenza, non si confronta con la disposizione di cui all'art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. (sembrerebbe ignorata anche dal giudice di primo grado, a tutto favore dell'imputato). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione quanto alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati — è manifestamente infondato, giacché la motivazione circa la scelta di quantificazione degli aumenti per la continuazione èstata sufficientemente assolta perché la Corte distrettuale ha giustificato l'intera pena sulla base delle caratteristiche del fatto e della carriera delinquenziale del soggetto.

D'altronde, questa Corte si è espressa nel senso che, in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 99 -26 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:

MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4135/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40708/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELARDO FERDINANDO nato a ACERRA il 18/04/1988 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40708/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Ferdinando Celardo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in primo grado, rideterminando la pena e confermando per il resto la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla correttezza del riconoscimento del prevenuto e alla consistenza e alla direzione oppositiva della condotta posta in essere e il ricorrente non fa altro che reiterare le medesime doglianze, sena un effettivo dialogo critico con la motivazione avversata (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione fra opposte circostanze — è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Considerato, inoltre, a questo riguardo, che il ricorrente, invocando addirittura la prevalenza, non si confronta con la disposizione di cui all'art. 624-bis, ultimo comma, cod. pen. (sembrerebbe ignorata anche dal giudice di primo grado, a tutto favore dell'imputato). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione quanto alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati — è manifestamente infondato, giacché la motivazione circa la scelta di quantificazione degli aumenti per la continuazione èstata sufficientemente assolta perché la Corte distrettuale ha giustificato l'intera pena sulla base delle caratteristiche del fatto e della carriera delinquenziale del soggetto.

D'altronde, questa Corte si è espressa nel senso che, in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M