Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and lacking correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Angelantonio Carleo inadmissible due to its generic nature and lack of specific correlation with the appealed judgment. Carleo challenged the Second Instance Court's reform of a first-instance conviction for offenses under specific articles of the Royal Decree of 1942, alleging defects in qualification and sentencing. The court rejected these arguments, citing established precedent that appeals must be intrinsically and extrinsically linked to the reasoning of the lower court to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they are intrinsically or extrinsically generic and fail to establish a necessary correlation with the reasons upon which the appealed decision is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLEO ANGELANTONIO nato a VILLARICCA il 14/11/1966 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40704-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Angelantonio Carleo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.2 n.1 e 223 RD 267/1942 e 216 co.1 n.2, 223 e 219 co.2 n.1 RD 267/1942.
Rilevato che il ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai profili della qualificazione del fatto contestato e al trattamento sanzionatorio —è intrinsecamente ed estrinsecamente generico perché fondato su considerazioni vaghe, del tutto disancorate dalle argomentazioni della sentenza impugnata, in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 4. 11198 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4134/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40704/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLEO ANGELANTONIO nato a VILLARICCA il 14/11/1966 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40704-2025 - Udienza del 11/03/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Angelantonio Carleo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt.216 co.1 n.1, 219 co.2 n.1 e 223 RD 267/1942 e 216 co.1 n.2, 223 e 219 co.2 n.1 RD 267/1942.
Rilevato che il ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai profili della qualificazione del fatto contestato e al trattamento sanzionatorio —è intrinsecamente ed estrinsecamente generico perché fondato su considerazioni vaghe, del tutto disancorate dalle argomentazioni della sentenza impugnata, in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M