Italian Court dismisses appeal as Cassation cannot re-evaluate facts or substitute the trial judge's penalty assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-evaluate factual elements and reduce the sentence. The appellant argued for a lighter penalty based on alternative fact reconstructions and the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court ruled that such factual re-evaluation and penalty gradation fall exclusively within the discretion of the trial judge, which the Court of Cassation lacks the power to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n.6 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute the trial judge's assessment of mitigating circumstances and penalty reduction, reserving such discretion exclusively to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINISCALCHI ENRICHETTA nato a POMIGLIANO D'ARCO il 14/07/1972 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40695/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Enrichetta Siniscalchi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato la pena inflittale, confermando per il resto la sua condanna per tre fatti di bancarotta fraudolenta.
Rilevato che i sette motivi di ricorso — i primi sei motivi deducono violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità dell'odierna ricorrente, mentre il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. e alla entità della diminuzione di pena per quest'ultima e per le circostanze attenuanti generiche — sono tutti manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Considerato, in particolare, che la Corte di merito ha ricostruito l'intera operazione che è sottesa alle imputazioni sub A) e B) e che la ricorrente ha formulato critiche che non dialogano criticamente con quella motivazione, ma che agitano argomenti in fatto per sostenere una propria ricostruzione alternativa dei fatti, che non può avere corso nel giudizio di legittimità.
Considerato, quanto alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., che occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante predetta, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880 - 01), riparazione integrale che non segue ad una definizione transattiva, che, in quanto tale, presuppone reciproche rinunzie.
A questo riguardo, si ricorda altresì - come sostenuto da questa Corte - che la riparazione (integrale) del danno deve avvenire mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante restituzione, inferendo che quest'ultima (quandoè possibile) non è alternativa al risarcimento (infatti la norma non usa il disgiuntivo "o") ma si cumula con il risarcimento come risulta testualmente dalla congiunzione "e". Considerato, circa il quantum di diminuzione per le attenuanti, che la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui non ha diminuito la pena nella misura massima e, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11195 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:
MICHELE ROMANO - Presidente - Ord. n. sez. 4131/2026 FRANCESCO CANANZI CC - 11/03/2026 PAOLA BORRELLI - Relatore - R.G.N. 40695/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ANNA MAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINISCALCHI ENRICHETTA nato a POMIGLIANO D'ARCO il 14/07/1972 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 40695/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Enrichetta Siniscalchi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato la pena inflittale, confermando per il resto la sua condanna per tre fatti di bancarotta fraudolenta.
Rilevato che i sette motivi di ricorso — i primi sei motivi deducono violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità dell'odierna ricorrente, mentre il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. e alla entità della diminuzione di pena per quest'ultima e per le circostanze attenuanti generiche — sono tutti manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Considerato, in particolare, che la Corte di merito ha ricostruito l'intera operazione che è sottesa alle imputazioni sub A) e B) e che la ricorrente ha formulato critiche che non dialogano criticamente con quella motivazione, ma che agitano argomenti in fatto per sostenere una propria ricostruzione alternativa dei fatti, che non può avere corso nel giudizio di legittimità.
Considerato, quanto alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., che occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante predetta, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880 - 01), riparazione integrale che non segue ad una definizione transattiva, che, in quanto tale, presuppone reciproche rinunzie.
A questo riguardo, si ricorda altresì - come sostenuto da questa Corte - che la riparazione (integrale) del danno deve avvenire mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante restituzione, inferendo che quest'ultima (quandoè possibile) non è alternativa al risarcimento (infatti la norma non usa il disgiuntivo "o") ma si cumula con il risarcimento come risulta testualmente dalla congiunzione "e". Considerato, circa il quantum di diminuzione per le attenuanti, che la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui non ha diminuito la pena nella misura massima e, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MIl consig ' re estensore Il Presidente Pal Borrelli Michel Romano "A -1".A 026 3P.Q.MIl consig ' re estensore Il Presidente Pal Borrelli Michel Romano "A -1".A 026 3