Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected points without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Pagano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pagano argued that the Court of Appeal failed to grant statutory mitigating circumstances under Articles 648 and 62 of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level and lacked specific analytical depth.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 comma 4 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of the pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing a specific, argumentative critique.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO FRANCESCO nato a PALERMO il 17/12/2001 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Pagano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 62 numero 4 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il giudizio di disvalore espresso in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen., e di quella comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta corredato dal richiamo di elementi fattuali non affatto distonici che si ricavano, quanto al primo aspetto, da indici attinenti sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere e, quanto al secondo, dal dato, non manifestamente illogico e ricavato da quanto emerso al processo, dal quid pluris costituito dall'illecito profitto che il ricorrente avrebbe conseguito dall'attività di rivendita dei pezzi del compendio delittuoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. il REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:
GIOVANNI ARIOLLI - Presidente - Ord. n. sez. 35( GIUSEPPE NICASTRO CC - 03/03/2026 SANDRA RECCHIONE R.G.N. 36294/2025 FRANCESCO FLORIT - Relatore - ALESSANDRO LEOPIZZI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO FRANCESCO nato a PALERMO il 17/12/2001 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Pagano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen., nonché di quella prevista dall'art. 62 numero 4 cod. pen., non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag.3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che il giudizio di disvalore espresso in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen., e di quella comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risulta corredato dal richiamo di elementi fattuali non affatto distonici che si ricavano, quanto al primo aspetto, da indici attinenti sia alla gravità del fatto che alla capacità a delinquere e, quanto al secondo, dal dato, non manifestamente illogico e ricavato da quanto emerso al processo, dal quid pluris costituito dall'illecito profitto che il ricorrente avrebbe conseguito dall'attività di rivendita dei pezzi del compendio delittuoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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