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Ordinanza — n. 11192/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals for aggravated robbery as they seek evidence re-evaluation outside of legality review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11192/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Scialabba Giuseppe and Mauro inadmissible, ruling that the sole ground for appeal sought a re-evaluation of evidence outside the scope of legality review. The court found the appellants' arguments aimed at overturning factual findings already supported by reliable victim statements and corroborating evidence, which the lower court correctly rejected. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine, while the civil party was not awarded costs due to lack of active litigation efforts.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions of procedural emergencies already addressed by the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence re-evaluation scope legality review limits aggravated robbery conviction procedural costs award minaccia contro le autorità saccheggio minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen..
Art. 364, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923
Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298
Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIALABBA GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/01/1985 SCIALABBA MAURO nato a PALERMO il 01/09/1987 avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi e la memoria di Scialabba Giuseppe e di Scialabba Mauro nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di Mauro Scialabba del 14/02/2026, che non fornisce alcun elemento di novità; osservato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01;

Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.. "i 1 9 2 ens REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI ARIOLLI - Presidente - Ord. n. sez. 3580 GIUSEPPE NICASTRO CC - 03/03/2026 SANDRA RECCHIONE R.G.N. 36292/2025 FRANCESCO FLORIT - Relatore - ALESSANDRO LEOPIZZI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

SCIALABBA GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/01/1985 SCIALABBA MAURO nato a PALERMO il 01/09/1987 avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi e la memoria di Scialabba Giuseppe e di Scialabba Mauro nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di Mauro Scialabba del 14/02/2026, che non fornisce alcun elemento di novità; osservato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01;

Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.. P.Q.MP.Q.M