Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive under Code of Criminal Procedure articles 581 and 591.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Vincenzo Tropeano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal's arguments were too generic and merely repeated the grounds raised during the lower court proceedings, failing to meet the specificity required by the Code of Criminal Procedure. Although the court noted the lower court correctly identified the defendant's lack of creditworthiness and potential intent, the procedural defect in the appeal itself precluded its examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals lacking specific argumentation and merely reproducing lower court grounds are deemed inadmissible as repetitive and non-argumentative.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEANO VINCENZO nato a CITTANOVA il 23/05/1963 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Tropeano; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi di appello presentati alla Corte di merito; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alle doglianze: (i) evidenziando (pgg. 5 e 6) le plurime ragioni di inattendibilità della versione difensiva (primo motivo) dell'acquisto occasionale del capo di bestiame da un pastore errante nonché della giustificazione dell'incauto acquisto, dovendosi configurare, quanto meno il dolo eventuale, date le circostanze del fatto; (ii) sottolineando "la mancanza di credito fiduciario" (pg.
8) per la presenza in capo all'imputato, quali elementi ostativi, di precedenti specifici e non specifici (in quest'ultimo caso, per gravi fatti associativi - in un caso anche finalizzata al narcotraffico) o con uso di armi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 11190 - REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI ARIOLLI - Presidente - Ord. n. sez. 35g--1 GIUSEPPE NICASTRO CC - 03/03/2026 SANDRA RECCHIONE R.G.N. 36141/2025 FRANCESCO FLORIT - Relatore - ALESSANDRO LEOPIZZI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEANO VINCENZO nato a CITTANOVA il 23/05/1963 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Tropeano; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei motivi di appello presentati alla Corte di merito; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alle doglianze: (i) evidenziando (pgg. 5 e 6) le plurime ragioni di inattendibilità della versione difensiva (primo motivo) dell'acquisto occasionale del capo di bestiame da un pastore errante nonché della giustificazione dell'incauto acquisto, dovendosi configurare, quanto meno il dolo eventuale, date le circostanze del fatto; (ii) sottolineando "la mancanza di credito fiduciario" (pg.
8) per la presenza in capo all'imputato, quali elementi ostativi, di precedenti specifici e non specifici (in quest'ultimo caso, per gravi fatti associativi - in un caso anche finalizzata al narcotraffico) o con uso di armi; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M