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Ordinanza — n. 11114/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to mere factual complaints and insufficient legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than substantive legal arguments. The lower court acquitted the driver of negligent injury, finding that the sudden appearance of pedestrians from parked motorcycles made it impossible to prove the subjective element of negligence required for criminal liability. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for admissibility in a criminal cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.Lgs. 274/2000; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of factual complaints or lacks a precise legal analysis of the grounds for the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility negligent injury offense subjective element of fault factual grievances inadmissible causal link assessment public prosecutor appeal criminal procedure law impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 d.Lgs. 274/2000
Art. 600 c.p.p.
Art. 141 cod. strada
strada, tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nei reati colposi fondati sulla violazione di una regola cautelare "elastica", quale quella prevista dall'art. 141 cod.
art. 36 d.Lgs. 274/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 4 n. 40050 del 29/03/2018
Sez. 4 n. 36942 del 18/09/2024
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nel procedimento a carico di: DE GREGORIO LUIGI nato a MASSA LUBRENSE il 29/10/1967 avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 40687/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il locale Tribunale ha assolto Luigi De Gregorio dal reato di cui agli artt. 81 co.1, 590 comma 1 e 5, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, deducendo vizio di motivazione nonché erronea valutazione degli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, avendo il giudice del merito, pur riconoscendo il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, escluso la co:pa sul presupposto della mancata percezione dei pedoni.

Tale argomentazione per il ricorrente appare illogica, poiché è proprio la mancata percezione della presenza delle persone offese, ben visibili mentre attraversavano la careggiata, ad integrare la violazione dell'articolo 141, comma 2, cod. strada che impone al conducente una guida prudente e adeguata alle circostanze. Ne deriva che il De Gregorio era nelle condizioni di adottare una condotta alternativa, più prudente e attenta, idonea ad evitare l'investimento o, quantomeno, a ridurne le conseguenze, sicché, l'evento lesivo è a lui rimproverabile a titolo di colpa.

Ha chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 29 ottobre 2025, la Corte di Appello di Napoli, esaminati gli atti, rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto in relazione al reato di lesioni colpose lievi, trattandosi di fattispecie rientrante nella competenza del Giudice di Pace, ha disposto la conversione dell'impugnazione in ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 36 d.Lgs. 274/2000 in applicazione del principio della prevalenza della voluntas impugnationis, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per l'ulteriore corso.

2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Lo stesso, inoltre, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sui contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 40687/2025 R.G.

3. Il PM ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale di Torre Annunziata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Come correttamente evidenziato dal giudice del merito, sebbene sia stata oggettivamente raggiunta la prova della sussistenza delle lesioni in danno delle persone offese e del nesso causale tra tali eventi e la condotta del De Gregorio, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'imputato, il quale, peraltro, procedeva ad una velocità inferiore al limite consentito dalla legge.

È vero che nell'editto accusatorio si contesta al De Gregorio di non aver adeguato la velocità del proprio veicolo ai sensi dell'articolo 141 cod. strada, tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nei reati colposi fondati sulla violazione di una regola cautelare "elastica", quale quella prevista dall'art. 141 cod. strada, non è sufficiente un generico richiamo alla regola violata, ma è necessario procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete del caso, al fine di verificare l'effettiva efficienza causale della condotta asseritamente antidoverosa (Sez. 4, n, 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871).

Nel caso di specie, con motivazione logica e congrua, nel provvedimento impugnato si rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il De Gregorio abbia effettivamente visto le persone offese nell'atto di attraversare la strada. Al contrario, è emerso in maniera univoca che i due pedoni sono sbucati improvvisamente da una fila di motorini parcheggiati sul lato della strada, attraversando al di fuori delle strisce pedonali. È pertanto verosimile che gli stessi siano divenuti visibili al De Gregorio solo nel momento in cui già occupavano la carreggiata, essendo in precedenza coperti dai motorini in sosta.

In questo contesto, secondo la logica e perciò incensurabile valutazione del giudice del merito, non è possibile individuare un comportamento alternativo da parte del De Gregorio poiché tale valutazione presuppone l'avvistamento dei pedoni o, quantomeno, l'omissione colposa di questo avvistamento. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di nesso di causalità, l'accertamento, nei casi di condotta omissiva, richiede in primo luogo una ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico, potendosi procedere al successivo giudizio controfattuale solo laddove tale preliminare verifica abbia un esito positivo.

Dunque, in mancanza di una ricostruzione certa di questi presupposti, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che non fosse possibile fondare la responsabilità del De Gregorio su un 3N. 40687/2025 R.G. mero giudizio controfattuale ipotetico (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001). REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11114- 26 DONATELLA FERRANTI - Presidente - Ord. n. sez. 4009/2026 VINCENZO PEZZELLA CC - 10/03/2026 - Relatore - LOREDANA MICCICHE' R.G.N. 40687/2025 ALESSANDRO D'ANDREA DAVIDE LAURO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nel procedimento a carico di: DE GREGORIO LUIGI nato a MASSA LUBRENSE il 29/10/1967 avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 40687/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il locale Tribunale ha assolto Luigi De Gregorio dal reato di cui agli artt. 81 co.1, 590 comma 1 e 5, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, deducendo vizio di motivazione nonché erronea valutazione degli elementi acquisiti nel corso del dibattimento, avendo il giudice del merito, pur riconoscendo il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, escluso la co:pa sul presupposto della mancata percezione dei pedoni.

Tale argomentazione per il ricorrente appare illogica, poiché è proprio la mancata percezione della presenza delle persone offese, ben visibili mentre attraversavano la careggiata, ad integrare la violazione dell'articolo 141, comma 2, cod. strada che impone al conducente una guida prudente e adeguata alle circostanze. Ne deriva che il De Gregorio era nelle condizioni di adottare una condotta alternativa, più prudente e attenta, idonea ad evitare l'investimento o, quantomeno, a ridurne le conseguenze, sicché, l'evento lesivo è a lui rimproverabile a titolo di colpa.

Ha chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 29 ottobre 2025, la Corte di Appello di Napoli, esaminati gli atti, rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto in relazione al reato di lesioni colpose lievi, trattandosi di fattispecie rientrante nella competenza del Giudice di Pace, ha disposto la conversione dell'impugnazione in ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 36 d.Lgs. 274/2000 in applicazione del principio della prevalenza della voluntas impugnationis, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per l'ulteriore corso.

2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Lo stesso, inoltre, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sui contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 40687/2025 R.G.

3. Il PM ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale di Torre Annunziata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Come correttamente evidenziato dal giudice del merito, sebbene sia stata oggettivamente raggiunta la prova della sussistenza delle lesioni in danno delle persone offese e del nesso causale tra tali eventi e la condotta del De Gregorio, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'imputato, il quale, peraltro, procedeva ad una velocità inferiore al limite consentito dalla legge.

È vero che nell'editto accusatorio si contesta al De Gregorio di non aver adeguato la velocità del proprio veicolo ai sensi dell'articolo 141 cod. strada, tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, nei reati colposi fondati sulla violazione di una regola cautelare "elastica", quale quella prevista dall'art. 141 cod. strada, non è sufficiente un generico richiamo alla regola violata, ma è necessario procedere ad una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete del caso, al fine di verificare l'effettiva efficienza causale della condotta asseritamente antidoverosa (Sez. 4, n, 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871).

Nel caso di specie, con motivazione logica e congrua, nel provvedimento impugnato si rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che il De Gregorio abbia effettivamente visto le persone offese nell'atto di attraversare la strada. Al contrario, è emerso in maniera univoca che i due pedoni sono sbucati improvvisamente da una fila di motorini parcheggiati sul lato della strada, attraversando al di fuori delle strisce pedonali. È pertanto verosimile che gli stessi siano divenuti visibili al De Gregorio solo nel momento in cui già occupavano la carreggiata, essendo in precedenza coperti dai motorini in sosta.

In questo contesto, secondo la logica e perciò incensurabile valutazione del giudice del merito, non è possibile individuare un comportamento alternativo da parte del De Gregorio poiché tale valutazione presuppone l'avvistamento dei pedoni o, quantomeno, l'omissione colposa di questo avvistamento. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di nesso di causalità, l'accertamento, nei casi di condotta omissiva, richiede in primo luogo una ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico, potendosi procedere al successivo giudizio controfattuale solo laddove tale preliminare verifica abbia un esito positivo.

Dunque, in mancanza di una ricostruzione certa di questi presupposti, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che non fosse possibile fondare la responsabilità del De Gregorio su un 3N. 40687/2025 R.G. mero giudizio controfattuale ipotetico (Sez. 4, n. 36942 del 18/09/2024, Concilio, Rv. 287001). P.Q.MP.Q.M