Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11111/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal liability for using counterfeit euro notes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11111/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeals by Francesco and Giacomo Liotta inadmissible regarding their criminal conviction for using counterfeit currency. The appellants argued a violation of law concerning criminal liability, but the court found their claim manifestly unfounded. The decision rests on the established legal principle that the euro is the sole legal tender in Italy, rendering any other interpretation of payment means invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 455 cod. pen.; The euro is the sole legal tender in Italy, and any claim challenging the validity of using counterfeit euro notes as a means of payment lacks legal foundation.

Parole chiave

Generato dall'IA
counterfeit currency criminal liability legal tender euro validity inadmissible appeal payment means Italian law falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 455 cod. pen.
- che Francesco Liotta e Giacomo Liotta ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod.
art. 455 cod. pen
- che Francesco Liotta e Giacomo Liotta ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 34695 del 06/06/2003, Seferi, Rv. 225991
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA il 15/10/1995 LIOTTA FRANCESCO nato a CATANIA il 12/07/1999 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Liotta e Giacomo Liotta ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato, essendo l'euro moneta avente corso legale in Italia, tale dovendosi intendere quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria (Sez. 1, n. 34695 del 06/06/2003, Seferi, Rv. 225991); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11111 - 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3145/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38563/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA il 15/10/1995 LIOTTA FRANCESCO nato a CATANIA il 12/07/1999 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Liotta e Giacomo Liotta ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato, essendo l'euro moneta avente corso legale in Italia, tale dovendosi intendere quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria (Sez. 1, n. 34695 del 06/06/2003, Seferi, Rv. 225991); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M