Italian Supreme Court dismisses appeals against criminal convictions for theft, citing lack of legal grounds for re-evaluating facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals filed by two defendants against their criminal convictions for aggravated theft inadmissible. The appellants argued for a different factual appreciation regarding mitigating circumstances and sentencing discretion, but the court rejected these claims. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts already assessed by the lower courts and must limit its review to the logical coherence of the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence already assessed by the court of first instance and second instance, limiting its review to verifying the logical coherence of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NAVARRA SALVATORE GIOVANNI nato a PALERMO il 11/03/2000 AIELLO NUNZIO nato a PALERMO 11 11/08/1997 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Nunzio Aiello e Salvatore Giovanni Navarra ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i tre furti pluriaggravati contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione; - che l'unico motivo del ricorso presentato dall'Aiello - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge, in quanto postula un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e non tiene conto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in termini prevalenti in primo grado; - che l'unico motivo del ricorso presentato dal Navarra - che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e il relativo onere motivazionale è congruamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11110 26 Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez, 3144/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38479/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NAVARRA SALVATORE GIOVANNI nato a PALERMO il 11/03/2000 AIELLO NUNZIO nato a PALERMO 11 11/08/1997 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Nunzio Aiello e Salvatore Giovanni Navarra ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i tre furti pluriaggravati contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione; - che l'unico motivo del ricorso presentato dall'Aiello - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge, in quanto postula un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e non tiene conto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in termini prevalenti in primo grado; - che l'unico motivo del ricorso presentato dal Navarra - che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e il relativo onere motivazionale è congruamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MP.Q.M