Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for intimidation and insult, citing procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Simone Massidda's appeal against his criminal conviction inadmissible. The appellant argued for a new assessment of facts regarding intimidation and generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the Court upheld the lower court's decision based on established procedural rules requiring substantive new grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new facts or legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIDDA SIMONE nato a NETTUNO il 11/07/1978 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; ò-*• I
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Simone Massidda ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 6 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, dove, nel descrivere la condotta, si dà atto della valenza intimidatoria, delle ragioni percepite dalla persona offesa e dell'univoca direzionalità della condotta) ed è anche manifestamente infondato, nella parte in cui postula l'applicazione del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. alle dichiarazioni della persona offesa (ex multis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070); - che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio per mancata assunzione di prove decisive e correlato vizio di motivazione è manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte territoriale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., della completezza del quadro probatorio acquisito (pag. 5 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dele attenuanti generiche — è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.i e REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:
MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3142/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38461/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIDDA SIMONE nato a NETTUNO il 11/07/1978 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; ò-*• I
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Simone Massidda ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 6 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, dove, nel descrivere la condotta, si dà atto della valenza intimidatoria, delle ragioni percepite dalla persona offesa e dell'univoca direzionalità della condotta) ed è anche manifestamente infondato, nella parte in cui postula l'applicazione del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. alle dichiarazioni della persona offesa (ex multis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070); - che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio per mancata assunzione di prove decisive e correlato vizio di motivazione è manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte territoriale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., della completezza del quadro probatorio acquisito (pag. 5 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dele attenuanti generiche — è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.i e P.Q.MP.Q.M