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Ordinanza — n. 11107/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of legal representation due to 2017 procedural reform changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11107/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant failed to engage a lawyer. Although the defendant holds the substantive right to appeal, the 2017 legislative reform removed the personal right to file appeals directly, requiring mandatory legal representation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: While the substantive right to appeal remains with the accused, the 2017 reform excludes personal filing, necessitating a lawyer's representation for the concrete exercise of this right.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Legal Representation Requirement Personal Filing Ban Procedural Costs Award falsificazione di monete corruzione nell'esecuzione forzata prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CORRADO NICOLA nato a BISCEGLIE il 24/03/1947 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Nicola Di Corrado ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha sostanzialmente confermata la sentenza di condanna pronunciata in primo grado (riformata in termini di trattamento sanzionatorio) per il reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11107 -Composta da: 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3141/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38460/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

DI CORRADO NICOLA nato a BISCEGLIE il 24/03/1947 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Nicola Di Corrado ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha sostanzialmente confermata la sentenza di condanna pronunciata in primo grado (riformata in termini di trattamento sanzionatorio) per il reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M