Italian Supreme Court dismisses appeal on theft conviction regarding accessory dwelling location qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeals by Francesco and Leonardo Bevilacqua inadmissible, upholding their conviction for theft and unauthorized entry. The appellants argued for a legal error in qualifying the location of the crime, but the court rejected this based on established precedent defining 'pertinenza di luogo' without requiring physical contiguity. Consequently, the lower court's reasoning regarding the functional utility of the property was deemed legally sound and unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, 624-bis cod. pen.; The concept of 'pertinenza di luogo destinato a privata dimora' encompasses any asset providing direct economic utility or functional service to the main residence, regardless of physical contiguity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a LOCRI il 06/10/1968 BEVILACQUA LEONARDO nato a SIDERNO il 04/11/1978 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Francesco e Leonardo Bevilacqua ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 610 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, atteso che deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, Sentenza n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e la Corte territoriale ha dato atto, con motivazione insindacabile in questa sede, degli elementi logici e fattuali dai quali è stata desunta la natura pertinenziale del locale ove si è consumato il furto; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3140/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38458/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA FRANCESCO nato a LOCRI il 06/10/1968 BEVILACQUA LEONARDO nato a SIDERNO il 04/11/1978 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Francesco e Leonardo Bevilacqua ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 610 e 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, atteso che deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, Sentenza n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470) e la Corte territoriale ha dato atto, con motivazione insindacabile in questa sede, degli elementi logici e fattuali dai quali è stata desunta la natura pertinenziale del locale ove si è consumato il furto; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MP.Q.M