Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11105/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of motivation under Art. 581 c.p.p. due to insufficient specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11105/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Diego Di Donato's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for challenging a criminal conviction. The appellant argued the lower court lacked proper motivation regarding criminal responsibility, but the court found the complaint too generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it did not specify the exact elements of the decision under review, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 493-ter c.p.; A generic appeal complaint lacking specific elements regarding the contested decision's motivation is inadmissible as it prevents the appellate court from identifying the grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal complaint lack of motivation criminal responsibility inadmissible appeal specificity requirement offesa al credito abuso di carte-chèques credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 493-ter c.p.
- che Diego Di Donato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
art. 493-ter cod. pen
- che Diego Di Donato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 493-ter cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO DIEGO nato a ROMA il 23/03/1984 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Diego Di Donato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1105 - 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3139/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38448/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO DIEGO nato a ROMA il 23/03/1984 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Diego Di Donato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MtiM C; 2 R 2026P.Q.MtiM C; 2 R 2026