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Ordinanza — n. 11104/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new fact-based argument raised for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for illegal possession of firearms by alleging the first-time introduction of evidence regarding missing cartridges. The court rejected this claim because the argument relied on a factual assessment and was raised for the first time at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on a new argument concerning the appreciation of facts or evidence that was not previously presented to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new argument appreciation of facts first instance court costs criminal procedure Italian law violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 339 comma 2 cod. pen
pen., con riferimento all'art. 339 comma 2 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIRA ITALO GERARDO nato il 04/01/1953 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Italo Gerardo Caira ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 7 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen., con riferimento all'art. 339 comma 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale (quanto alla presenza delle cartucce nella pistola) — non è deducibile in quanto presuppone un apprezzamento in fatto ed è stato dedotto per la prima volta in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11 104 -26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3138/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38443/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIRA ITALO GERARDO nato il 04/01/1953 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Italo Gerardo Caira ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 7 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen., con riferimento all'art. 339 comma 2 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale (quanto alla presenza delle cartucce nella pistola) — non è deducibile in quanto presuppone un apprezzamento in fatto ed è stato dedotto per la prima volta in questa sede; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M