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Ordinanza — n. 11102/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against criminal conviction for property crimes, upholding lower court's sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals filed by Brina Valeria and Brina Francesca inadmissible, rejecting all six grounds of protest. The applicants argued for violations of law and misinterpretation of evidence regarding property crimes, but the Court found their arguments to be mere repetitions of unsuccessful appellate claims or unauthorized re-evaluations of facts. Consequently, the Court affirmed that the lower courts correctly exercised their discretion in assessing evidence and sentencing without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely repeat arguments already rejected in the appellate instance or attempt to substitute the trial court's factual assessment with an alternative reading of evidence not subject to Supreme Court review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual assessment discretion evidence relevance review sentencing discretion reiteration of arguments private residence definition non-mention of conviction motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
287569); - che il quinto e il sesto motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
287569); - che il quinto e il sesto motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8346 del 09/01/2025, Rv. 287569
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRINA VALERIA nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/06/1987 BRINA FRANCESCA nato a CORIGLIANO CALABRO il 07/10/1982 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesca e Valeria Brina ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 110, 612 co. 2 cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non sono deducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con logiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova, è indeducibile, in quanto lungi dal rappresentare una incontrovertibile e pacifica distorsione del significante, si risolve in una lettura alternativa del compendio probatorio, fondata sul richiamo ad atti processuali ai quali non è possibile attingere nel sindacato di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di travisamento della prova, dovendosi ribadire che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte; - che il quarto motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione in ordine agli elementi a discarico degli imputati - è indeducibile non solo perché proposto per la prima volta in questa sede, ma perché, ancora una volta, si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte d'appello; d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5, n. 8346 del 09/01/2025, Rv. 287569); - che il quinto e il sesto motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. e alla concessione del beneficio della non 2menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - non sono deducibili in questa sede in quanto postulano un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 1 1 1 O 2Composta da: 2 6 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3136/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38383/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRINA VALERIA nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/06/1987 BRINA FRANCESCA nato a CORIGLIANO CALABRO il 07/10/1982 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesca e Valeria Brina ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 110, 612 co. 2 cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - non sono deducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con logiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di travisamento della prova, è indeducibile, in quanto lungi dal rappresentare una incontrovertibile e pacifica distorsione del significante, si risolve in una lettura alternativa del compendio probatorio, fondata sul richiamo ad atti processuali ai quali non è possibile attingere nel sindacato di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di travisamento della prova, dovendosi ribadire che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte; - che il quarto motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione in ordine agli elementi a discarico degli imputati - è indeducibile non solo perché proposto per la prima volta in questa sede, ma perché, ancora una volta, si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte d'appello; d'altronde, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5, n. 8346 del 09/01/2025, Rv. 287569); - che il quinto e il sesto motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. e alla concessione del beneficio della non 2menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - non sono deducibili in questa sede in quanto postulano un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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