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Ordinanza — n. 11101/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing grounds due to lack of motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Mariana Costica and Elena Iancu inadmissible regarding the sentencing rationale. The appellants argued a defect in the lower court's reasoning concerning the punitive treatment, but the court found the appellate judgment's criteria for sentencing coherent with the final penalty imposed. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal alleging a defect in the reasoning regarding the sentencing treatment is inadmissible if the appellate court has clearly indicated the criteria used to determine the sanction in a manner consistent with the final penalty.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Motivation Punitive Treatment Cassazione Suprema motivi di cassazione aggravamento della pena motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTICA MARIANA nato il 03/07/1983 IANCU ELENA nato il 19/01/2000 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mariana Costica e Elena Iancu ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento punitivo - è indeducibile avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali determinare il trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata) in termini coerenti rispetto alla concreta determinazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:

Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1101-26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3135/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38346/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

COSTICA MARIANA nato il 03/07/1983 IANCU ELENA nato il 19/01/2000 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mariana Costica e Elena Iancu ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento punitivo - è indeducibile avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali determinare il trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata) in termini coerenti rispetto alla concreta determinazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M