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Ordinanza — n. 11098/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal representation after 2017 procedural reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11098/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant failed to provide a lawyer, a requirement established by Legislative Decree 103/2017. The appellant, convicted of theft and fraud, attempted to file the appeal personally, arguing that legal representation is not strictly necessary for the right to appeal. The court ruled that while the substantive right to appeal remains, the concrete exercise of this right now mandates technical representation, rendering the unrepresented filing void.

Regesto Legislator

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Legislative Decree 103/2017; Art. 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure: The right to appeal is substantively held by the accused but requires mandatory legal representation for its concrete exercise, rendering a personal appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Legal Representation Requirement Legislative Decree 103/2017 Personal Appeal Prohibition Criminal Appeal Reform Procedural Inadmissibility diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Legislative Decree 103/2017
Art. 571 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Art. 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure
272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IASIO LORETA MARIA nato a SAN SEVERO il 15/07/1984 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IIN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Maria Loreto Di Iasio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciare in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 nn. 4 e 7 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1098 - 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3132/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38311/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

DI IASIO LORETA MARIA nato a SAN SEVERO il 15/07/1984 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IIN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Maria Loreto Di Iasio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciare in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 1 nn. 4 e 7 cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M