Ordinanza — n. 11097/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAIANNI GAETANO nato a BARI il 15/07/1998 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; r7RITENUTO IN FATTO e - che Gaetano Colaianni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni per le quali la fattispecie dovesse ritenersi consumata e non arrestatasi allo stadio del tentativo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 11097/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni per le quali la fattispecie dovesse ritenersi consumata e non arrestatasi allo stadio del tentativo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAIANNI GAETANO nato a BARI il 15/07/1998 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; r7RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Gaetano Colaianni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni per le quali la fattispecie dovesse ritenersi consumata e non arrestatasi allo stadio del tentativo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 097 - 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3131/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38308/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAIANNI GAETANO nato a BARI il 15/07/1998 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; r7RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Gaetano Colaianni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni per le quali la fattispecie dovesse ritenersi consumata e non arrestatasi allo stadio del tentativo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MIl i sig stensore Il Presidente Maria T resa Belmonte 2P.Q.MIl i sig stensore Il Presidente Maria T resa Belmonte 2