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Ordinanza — n. 11096/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against peace court conviction for lack of legal violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11096/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines. The appellant challenged a second-instance conviction for assault, arguing the lower court failed to properly justify the rejection of self-defense and the sentencing. The court ruled that such appeals against peace court second-instance judgments are strictly limited to legal violations, and since the arguments merely criticized the court's reasoning without citing a specific legal error, they were inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible only for legal violations, not for mere criticism of reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Peace Court Jurisdiction Self-Defense Rejection Appeal Admissibility Legal Violation Requirement abbandono per lesioni personali censura di violazione costituzionale risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
art. 582 cod. pen
- che Daniele Greco ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO DANIELE nato a MONZA il 21/07/1985 avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Daniele Greco ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che entrambi i motivi di ricorso - per quanto formulati anche sotto il concorrente profilo della violazione di legge - si risolvono in una censura del profilo motivazionale afferente alla sussistenza della legittima difesa e alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, sono indeducibili perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBUCA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 1 1096 -Composta da: 26 MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3130/2026 ALESSANDRINA TU DINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 38278/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

GRECO DANIELE nato a MONZA il 21/07/1985 avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Daniele Greco ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che entrambi i motivi di ricorso - per quanto formulati anche sotto il concorrente profilo della violazione di legge - si risolvono in una censura del profilo motivazionale afferente alla sussistenza della legittima difesa e alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, pertanto, sono indeducibili perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M